II discrimine tra contratto di agenzia e concessione di vendita. Corte di Cassazione – Sezione seconda civile – sentenza 3 ottobre 2007, n. 20775.

Il giudice può fare applicazione (diretta o analogica) della disciplina in tema di agenzia quando risulti che il rapporto intercorso tra le parti: a) sia carente nella sua disciplina pattizia; b) oppure, nonostante il diverso nomen iuris, abbia le caratteristiche proprie del rapporto di agenzia.
In particolare, per comprendere quale disciplina debba applicarsi al rapporto, è importante tener conto che tra la figura del contratto di agenzia e quella della concessione di vendita la linea di demarcazione sussiste non con riferimento ad una maggiore o minore autonomia (e ciò in quanto anche l'agente agisce nell'ambito della propria autonomia di impresa), ma con riferimento al passaggio della proprietà ed all'assunzione del rischio imprenditoriale nella vendita a terzi. La concessione di vendita in esclusiva, infatti, non ha una specifica regolamentazione giuridica, ma è una figura che si inquadra nel fenomeno della distribuzione commerciale caratterizzata dalla assunzione del rischio imprenditoriale della vendita a terzi, dal quale il concessionario esonera il concedente. Viceversa, nel rapporto di agenzia le prestazioni dell'agente hanno per oggetto l'esplicazione, in una zona determinata, di una attività professionale diretta a promuovere la conclusione di contratti tra il preponente ed i terzi nonché, eventualmente, a concludere tali contratti per conto ed in rappresentanza del preponente.

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