Determinazione del canone concessorio. Consiglio di Stato - sezione VI - sentenza 9 ottobre 2007 n. 5294.

La regola della parametrazione del canone concessorio ai dati ricavabili da provvedimenti formali non fissa una condizione imprescindibile volta ad escludere la rilevanza economica di attività per le quali dette determinazioni non siano intervenute, che violerebbe il principio dell’onerosità della concessione, ma fissa una regola dispositiva la cui assenza implica, in via suppletiva, l’integrazione ex bona fide della lacuna sulla base di un parametro surrogatorio che obbedisca alla medesima ratio. Ciò posto, se il Ministero ha adottato il provvedimento formale l’introito è calcolato in base alle disposizioni recate da quest’ultimo, viceversa se tale provvedimento formale non è stato emanato,  l’introito deve essere determinato in base all’equipollente dato dalle somme dovute dai gestori esteri a titolo di quote parti fissate dagli accordi all’uopo intercorsi.
Pertanto, si deve ritenere che lo Stato - viste l’espansione del traffico internazionale, le accresciute triangolazioni tra gestori e l’evoluzione degli accordi - abbia ritenuto di non intervenire per fissare direttamente, ai fini del calcolo degli introiti lordi, le quote spettanti al gestore italiano ed abbia preferito tenere conto degli accordi tra gli operatori, non vale a trasformare in gratuite, con una scelta liberale non sorretta da causa idonea, le attività oggetto di concessione ma comporta solo la modifica nei termini esposti del parametro di riferimento.

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