Il danno da nascita indesiderata determina un radicale peggioramento della vita di entrambi i genitori. Corte di Cassazione, sez. III civile - sentenza 4 gennaio 2010, n. 13.

La intempestiva esecuzione di un essenziale esame diagnostico prenatale priva la gestante delle informazioni indispensabili per esercitare le facoltà, che la legge 194/1978 le attribuisce, in tema di interruzione di gravidanza.
L'inadempimento della struttura sanitaria cagiona direttamente ed immediatamente un danno ad entrambi i genitori. Tale danno è inferto alla salute psichica, al patrimonio della coppia e comprende anche un danno non patrimoniale che comporta, per entrambi i coniugi, un peggioramento complessivo e significativo della vita di ogni giorno.

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