Danno da vacanza rovinata e sua qualificazione dopo le SS.UU. 2008. Corte di Cassazione, sez. III, 13 novembre 2009 n°24044.

Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen.
In definitiva, nel nostro sistema il cosiddetto danno da vacanza rovinata viene ormai ricompreso nell'ipotesi di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello morale.

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