Ancora una sentenza che parla del condominio quale “ente di gestione”: ma non era stata fatta chiarezza sul punto? – Corte di Cassazione, sez. I Civile, sent. 23 ottobre 2009, n. 22558.

Premesso che il condominio è privo di personalità giuridica in quanto unicamente ente di gestione delle cose comuni e che l’amministratore può agire in virtù della sola delibera assembleare (anche non totalitaria) a tutela della gestione delle stesse, mentre per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente uti singuli è necessario – per pacifica giurisprudenza – lo specifico mandato da parte di tutti i condomini, non v’è dubbio che il diritto all’equo indennizzo per la irragionevole durata di un processo spetti non già all’ente condominiale (il quale è preposto unicamente alla gestione della cosa comune), in quanto l’eventuale patema d’animo conseguente alla pendenza del processo incide unicamente sui singoli condomini, che sono quindi titolari – uti singuli – del diritto al risarcimento di cui alla c.d. Legge Pinto. 

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