La Cassazione torna sui criteri di riducibilità della penale eccessiva. CASSAZIONE CIV. SEZ. II, Sentenza del 1 luglio 2009, n. 15468.

L’accertamento dell’eccessività dell’importo della clausola penale, che rientra nell’esclusivo potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato, si deve svolgere con riguardo al solo interesse del creditore all’adempimento, senza che alcun rilievo possa attribuirsi all’entità del danno che sia stato accertato o risarcito come conseguenza dell’inadempimento.

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