Come si valuta il danno biologico in caso di oscillazione della malattia? Corte di Cassazione – Sezione lavoro – Sentenza del 16 ottobre 2007, n. 21603.

La liquidazione definitiva all'assicurato del danno biologico nel caso di lesioni dell'indennità psicofìsica di grado intercorrente tra il 6% (nuovo limite al di sotto del quale permane la non indennizzabilità) ed il 16% (nuovo limite per l’attribuzione della rendita permanente, non suscettibile di liquidazione in capitale) deve far riferimento  ai sensi dell'art. 13, commi 2 ed 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 alla situazione esistente, come termine massimo, alla data di compimento dell'anno dalla notizia della avvenuta stabilizzazione clinica dei postumi. Nel caso di malattie professionali che siano soggette a periodi di acuzie e a periodi di regressione il danno biologico permanente deve essere accertato con riferimento, come termine massimo, alla data sopra indicata, tenendo conto, in un'operazione di bilanciamento, di tutto il complesso dei fattori rilevanti, e perciò anche della frequenza e durata delle varie fasi di maggiore e di minor intensità del danno e dell'entità degli effetti dannosi riscontrabili nel corso di dette fasi, come pure di possibili limitazioni nelle mansioni lavorative da svolgere o nella vita sociale.

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