I risultati delle prove di un precedente concorso possono condizionare quelli del successivo.-TAR Lazio-Sez. II- n.1686 del 15/09/2009.

l’avvenuto superamento delle prime due prove della precedente graduatoria costituisce un fatto idoneo a provare che i ricorrenti possiedono il livello di preparazione richiesto per l’accesso al tirocinio e, pertanto, la ripetizione delle prime due prove nella successiva procedura concorsuale appare in contrasto con la ratio e con il principio di economicità posti e valorizzati dal D.lgs n.29 del 1993 e dell’art.15, comma 7, del DPR n.487 del 1994, nonché dagli artt.13 e 39 della L.n.449 del 1997, dall’art.20, comma 3, della L. n.488 del 1999 e dall’art.51 della L. n.388 del 2000.”

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