In materia di responsabilità civile da circolazione stradale. Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza del 28 agosto 2009 n. 18800.

Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante a favore del coniuge di persona vittima di sinistro stradale il giudice non deve valutare la somma che la vittima apportava alla comunione familiare, perché parte di questa è destinata ai consumi personali. Deve invece tenere conto delle voci di spesa che, nonostante la scomparsa del coniuge, non si sono contratte e che restano a carico dell'altro coniuge chiamato ad affrontarle da solo (ad esempio il costo del l'alloggio)

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