La rinuncia alla posizione di responsabile del servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro non rende inoperante la delega conferita dal datore di lavoro. Corte di Cassazione, Sez. IV penale - sentenza 10 giugno 2009, n. 23929.
La posizione di garanzia del responsabile del servizio di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro è stata indicata dalla legge n. 195 del 2003, con la conseguente assunzione di responsabilità ogni qualvolta un infortunio sia riconducibile anche alla mancata segnalazione di una situazione di pericolo che il responsabile ha l'obbligo di segnalare.
La posizione di garanzia del responsabile del servizio di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro non va confusa con quella di direttore tecnico espressamente delegato alla predisposizione delle misure di sicurezza ed alla vigilanza sulla loro attuazione e dunque assuntore di una posizione di garanzia originaria per il suo ruolo specifico e derivata per la delega conferitigli dal datore di lavoro.
La rinuncia alla posizione di responsabile del servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro non rende per ciò solo inoperante la delega conferita dal datore di lavoro ai fini della predisposizione delle misure di sicurezza ed alla vigilanza sulla loro attuazione.
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