Il “diritto alla sessualità” è un diritto inviolabile della persona ex art.2 Cost. e modus vivendi essenziale per il suo sviluppo ed espressione. Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 11 giugno 2009 n. 13547.

“La Corte di Cassazione statuisce che il diritto alla sessualità rientra tra i diritti inviolabili della persona ex art.2 Cost. e costituisce modus vivendi essenziale per l’ espressione e lo sviluppo della persona. Il Supremo Collegio ritiene altresì che la perdita ovvero la riduzione della sessualità, conseguente ad un illecito, costituisce anche danno biologico (la cui valutazione nelle tabelle medico legali convenzionali supera normalmente il livello della micropermanente e determina un rilevante ritocco del punteggio finale), specificando che la perdita ovvero la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisce di per sé un danno, la cui rilevanza deve essere apprezzata e globalmente valutata in via equitativa”.
 

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