Concorsi. TAR Lazio - Roma, sez. II TER - sentenza 17 giugno 2009 n. 5748.
1. Non è immediatamente lesiva e non va pertanto impugnata in occasione della pubblicazione del bando di concorso, ma solo in occasione dell’adozione dell’atto applicativo, una clausola che impone ai concorrenti, a pena di esclusione, di indicare sulla busta di spedizione una dicitura che individua il concorso al quale si partecipa, trattandosi di adempimento di natura formale che determina l’esclusione solo in caso di mancato rispetto di quanto previsto nella clausola con una valutazione che l’amministrazione deve effettuare ex post.
2. E’ illegittima, essendo irragionevole, una clausola del bando di un concorso pubblico che sanziona con l’esclusione l’omessa indicazione nella busta contenente la domanda di partecipazione e la documentazione di concorso di una dicitura atta ad individuare il concorso (in applicazione del principio nella specie è stato ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione adottato nei confronti di alcuni concorrenti che avevano omesso di riportare, sul frontespizio della busta contenente la domanda di partecipazione, la dicitura atta ad individuare il concorso).
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