Addebito di separazione ed affido condiviso: un padre chiede – ed ottiene – di poter vedere il figlio in conformità ai suoi impegni lavorativi. Cassazione Civile, sez. sez. I, 22 maggio 2009 n°11922.

La pronuncia di addebito della separazione non può essere basata sulla semplice violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c., essendo viceversa necessario accertare l’eventuale esistenza di un collegamento tra la detta violazione e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Da ciò dunque consegue che pur a fronte della constatata esistenza della violazione degli obblighi in questione l’addebito della separazione va escluso quando il giudice accerti la preesistenza di una situazione di irrimediabile contrasto fra le parti o nella quale emerga il carattere meramente formale della convivenza, del tutto autonoma dunque rispetto alla successiva violazione e tale pertanto da rimanere insensibile agli effetti da essa altrimenti prodotti.

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