Sui requisiti necessari al fine del riconoscimento della cooperazione nel delitto colposo. Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza del 14 maggio 2009 n. 20406.
La cooperazione nel delitto colposo di cui all'art. 113 cod. pen. si verifica quando più persone pongono in essere una data autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all'azione od omissione altrui che sfocia nella produzione dell'evento non voluto
In tema di cooperazione nel delitto colposo, perché la condotta di ciascun concorrente risulti rilevante ai sensi dell'art. 113 cod. pen. occorre che essa, singolarmente considerata, violi la regola di cautela, e che tra le condotte medesime esista un legame psicologico.
Dunque, sulla scorta dei principi appena ricordati, può affermarsi che la condotta di ciascun concorrente, per risultare rilevante ai sensi dell'art. 113 c.p., deve caratterizzarsi per la violazione della regola cautelare, non essendo possibile qualificare un comportamento come colposo in mancanza di un tale requisito, e deve caratterizzarsi, inoltre, per la presenza del legame psicologico tra le condotte. (nel caso di specie è stata ritenuta sussistente la cooperazione colposa del soggetto che, trovandosi accanto al conducente del veicolo causa di un incidente mortale, aveva la chiara consapevolezza della inosservanza della regola cautelare da parte dell'altro condividendone le modalità di guida imprudenti.
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