Gli interessi anatocistici applicati dalla banche sono illegittimi e la nullità può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Cassazione Civile, Sezione I, – sentenza del 10 ottobre 2007, n. 21141.
1. La previsione imperativa contenuta nell'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 sulla trasparenza bancaria (poi trasfuso nell'art. 117 del testo unico 1 settembre 1993, n. 385), ove è sancita la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse, nei rapporti ancora in corso, possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti. A tal fine giova ricordare che l'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, conv. in 1. 28 febbraio 2001 n. 24, ha infatti chiarito, con norma avente carattere di interpretazione autentica che ai fini dell’applicazione dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 1815, secondo comma cod. civ. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi e comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento
2. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore ha veste sostanziale d'attore, sicché, laddove l'opponente abbia contestato l'ammontare degli interessi, il giudice, nel determinare tali interessi, dovendo utilizzare il titolo contrattuale che è al fondamento della pretesa, deve rilevare d'ufficio la nullità dalla quale il negozio sia affetto. Dove pertanto trovare anche in tal caso applicazione il principio per cui, in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, la nullità della clausola, in quanto stipulata in violazione dell'art. 1283, è rilevabile (anche) d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., anche nel giudizio di gravame, quando vi sia contestazione, ancorché per ragioni diverse, sul titolo posto dalla banca a sostegno della richiesta dagli interessi anatocistici, rientrando nei compiti del giudice l'indagine sulla sussistenza della condizioni dell'azione.
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