L'avvalimento alla prova dei fatti
CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 17 marzo 2009, n. 1589 - Pres. Baccarini, Est. Cerreto
Nell’avvalimento sono irrilevanti per la stazione appaltante i rapporti sottostanti esistenti fra il concorrente e il soggetto "avvalso", essendo indispensabile unicamente che il primo dimostri di poter disporre dei mezzi del secondo, in adesione all’attuale normativa comunitaria (artt. 47 e 48 Direttiva n. 118/2004/CE ed art 54 Direttiva n. 17/2004/CE), la quale espressamente prevede che "un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con quest’ultimi". E’ da ritenere consentito ricorrere all’avvalimento per la dimostrazione del possesso di un determinato fatturato IVA per lavori analoghi nel triennio antecedente, tenuto conto del fatto che, da un lato, il fatturato IVA non è altro che un requisito di carattere economico-finanziario ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 163/2006, e che, dall’altro, l’art. 49 dello stesso d.lgs. n. 163/2006 ricomprende tutti i "requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA" tra quelli che possono essere soddisfatti avvalendosi di altre imprese.
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