Sulla responsabilità della banca per illegittima levata del protesto cambiario. Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Sentenza del 13 maggio 2009 n. 11130.

1. Affinché una condotta omissiva possa essere assunta come fonte di responsabilità per danni, non basta riferirsi al solo principio del neminem laedere o ad una generica antidoverosità sociale della condotta del soggetto che non abbia impedito l'evento, ma occorre individuare, caso per caso, a carico di quest'ultimo, un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato, il quale può derivare, o direttamente da una norma, ovvero da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura intercorrente fra il titolare dell'interesse leso e il soggetto chiamato a rispondere della lesione.
2. L'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso può sorgere in capo ad un soggetto, non soltanto quando una norma o un preciso dovere negoziale imponga di attivarsi per impedire l'evento, ma anche quando si verifichi una specifica situazione che esiga il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui. Pertanto la banca può essere convenuta per responsabilità “da contatto” in tema di levata illegittima del protesto, ove le informazioni da essa fornite al pubblico ufficiale che procede alla levata ovvero le omissioni informative abbiano inciso causalmente sulla determinazione dell'evento.

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