EMISSIONE ONDE ELETTROMAGNETICHE: il mero superamento dei limiti tabellari non è sufficiente per applicare l’art. 674 c.p. che è reato di pericolo in concreto. Corte di Cassazione, Sez. III penale - Sentenza 15 aprile 2009, n.15707.
Il reato di cui all'art. 674 c.p. non è configurabile nel caso in cui le emissioni di onde elettromagnetiche provengano da una attività regolarmente autorizzata o da una attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento.
E’ possibile ammettere, in via interpretativa, una coesistenza tra la contravvenzione codicistica di cui all’art. 674 c.p. e l’apparato sanzionatorio speciale previsto dalla L. 22 febbraio 2001 n. 36 (art. 15), perché l'art. 674 cod. pen. deve essere configurato come un reato di pericolo concreto e non già come un reato di pericolo astratto.
Perché sia configurabile il reato di cui all'art. 674 c.p. non è sufficiente il rilievo che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare offesa o molestia ma è indispensabile anche la puntuale e specifica dimostrazione oggettiva che esse superino i parametri fissati dalle norme speciali. Qualora invece le emissioni, pur quando abbiano arrecato concretamente offesa o molestia alle persone, siano state tuttavia contenute nei limiti di legge, saranno eventualmente applicabili le sole norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 c.c..
Per la sussistenza del reato di cui all’art. 674 c.p. non è sufficiente il mero superamento dei limiti di emissione di cui alla L. 22 febbraio 2001, n. 36 - previsti a fini di mera cautela - ma occorre che sia raggiunta la prova certa ed obiettiva di una effettiva e concreta idoneità delle onde elettromagnetiche a ledere o molestare i potenziali soggetti ad esse esposti.
La normativa speciale prevista dalla L. 22 febbraio 2001 n. 36 nonché dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 in materia di esposizione ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici prevede dei "limiti di esposizione" e dei "valori di attenzione". In particolare, i "limiti di esposizione" sono intesi come "valori efficaci", ossia i valori di immissione, definiti ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione; mentre i "valori di attenzione" rappresentano misure di cautela e sono i valori che non devono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate, ed in particolare sono predisposti "a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari".
Perché sia configurabile la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. è in ogni caso necessario che sia oggettivamente provato il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalla normativa di settore e, segnatamente, dalla L. 22 febbraio 2001 n. 3 e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
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