Illegittima occupazione: domanda risarcitoria per equivalente o domanda di reintegrazione in forma specifica? - CGA, sez. giurisdizionale - sentenza 25 maggio 2009 n. 486.
1. Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. espropriazione per p.u.), secondo i principi esposti dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006 e sviluppati dall’Adunanza Plenaria, con decisione 22 ottobre 2007, n. 12, l’azione di risarcimento dei danni proposta dal privato nei confronti della P.A. derivanti dalla illegittima occupazione e trasformazione del terreno di proprietà del ricorrente, conseguente alla realizzazione di una opera pubblica, in assenza di un valido ed efficace titolo espropriativo, essendo la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera divenuta inefficace, per scadenza dei termini.
2. Il proprietario dell’area sulla quale è stata realizzata l’opera utilizzata per finalità di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace dichiarazione di p.u., può proporre, autonomamente, e di propria iniziativa, nei confronti della P.A. occupante la domanda risarcitoria per equivalente, diretta ad ottenere il ristoro patrimoniale del pregiudizio derivante dalla perdita del diritto di proprietà, anziché la domanda di reintegrazione in forma specifica e di restituzione dell’immobile, rinunciando, contestualmente, al proprio diritto di proprietà.
3. Nel caso in cui il privato proprietario abbia richiesto il risarcimento dei danni a seguito della trasformazione del fondo da parte della P.A., quest’ultima ha la possibilità di eliminare concretamente tale danno, mediante la restituzione dell’immobile, nello stato di fatto in cui esso si trovava prima dell’utilizzazione per finalità di interesse pubblico, rimettendolo nella piena disponibilità materiale e giuridica dell’interessato, fino alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, fermo restando il potere del danneggiato di rifiutare, giustificatamente, tale forma di riparazione.
4. Nel caso di occupazioni illegittime e di trasformazione del fondo, sussiste la possibilità dell'interessato di abbandonare l'immobile danneggiato all'Amministrazione occupante e di ottenere in cambio l'integrale risarcimento del danno per la perdita definitiva del bene. Con la conseguenza che solo se e quando viene compiuto il suddetto atto abdicativo cessa il dovere dell'Amministrazione di porre fine alla creata situazione permanente di antigiuridicità ed inizia il decorso del dies a quo del termine prescrizionale della prescelta azione risarcitoria, pur esso privo di collegamento con l'illecita trasformazione perpetrata dall'ente pubblico.
5. L’Amministrazione non ha alcun obbligo di provvedere sull’istanza con la quale il privato proprietario chiede l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. espropriazione per p.u.), attesa la discrezionalità ampia del potere disciplinato dall’articolo 43 citato. Ne deriva, quindi, l’inammissibilità del ricorso azionato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge TAR, per contestare l’inerzia dell’Amministrazione su detta istanza.
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