Gli effetti della sentenza favorevole al litisconsorte necessario si applicano anche nei confronti dei terzi rimasti estranei al giudizio. Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, decisione del 4 ottobre 2007, n. 5148.
Anche nell’ambito del giudizio amministrativo si applica il principio del cosiddetto effetto estensivo dell’impugnazione e della sentenza, secondo cui gli effetti della sentenza di appello favorevoli all’appellante litisconsorte necessario si estendono all’altro rimasto estraneo, in ragione della inscindibilità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
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