Per la responsabilità dello spacciatore per la morte dell’assuntore di sostanza stupefacente necessario l’accertamento della colpa in concreto. Cass. Pen., Sez. Un., - Sentenza 29 maggio 2009, n. 22676.

Nell’ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell’assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dell’art. 586 c.p. per l’evento morte non voluto richiede che sia accertato non solo il nesso di causalità tra cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore, e che, quindi, sia accertata in capo allo stesso la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma penale che incrimina il reato base) e a un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la sostanza, valutate dal punto di vista di un razionale “agente modello” che si trovi nella concreta situazione dell’”agente reale” e alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili da quest’ultimo. 

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