Responsabilità penale dello spacciatore ex art.586 c.p. per la morte non voluta del tossicodipendente. Corte di Cassazione, Sezioni Unite – sentenza 22 maggio 2009 n. 22676.
Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione affermano il principio a tenore del quale, nell'ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell'assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore ex art. 586 c.p. per l'evento morte non voluto richiede che sia accertato il nesso di causalità tra cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’ evento ex art. 41 co. 2 c.p., ed altresì che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore per via dell’ accertamento in capo allo stesso della presenza dell'elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma penale che incrimina il reato base) e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la sostanza, valutate dal punto di vista di un razionale agente modello che si trovi nella concreta situazione dell'agente reale ed alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale.
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