Sugli elementi distintivi tra il reato di cui all'art. 495 c.p. e quello sussidiario di cui all'art. 496 c.p. a seguito della riforma operata dalla legge n.125/2008. Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza dell'11 maggio 2009 n. 19963.
Relativamente alla fattispecie di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla propria identità, nonostante l’eliminazione dell’espresso riferimento all’atto pubblico, qualora il soggetto renda false dichiarazioni "attestanti" (e cioè tese a garantire) il proprio stato o altre qualità della propria o altrui persona che, in quanto tali, siano destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle, debba continuare a trovare applicazione la norma incriminatrice di cui all’art. 495 c.p.
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