Strage di Ustica e risarcimento danni. Ancora: sul nesso causale e sull’omissione rilevante. Cass. Civ., Sez. III – del 5 maggio 2009, n. 10285.
Stante l’autonomia del processo civile rispetto a quello penale anche in materia probatoria, mentre in quest’ultimo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel primo vige la diversa regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, con la conseguenza di dover porre a base della decisione sulla responsabilità civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente, la quale riceva comparativamente il supporto logico maggiore sulla base degli elementi di prova.
In tema di responsabilità civile, poiché l’omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa dell’evento dannoso, quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, implicante l’esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell’evento, una volta dimostrata in giudizio l’esistenza della norma avente ad oggetto l’obbligo di osservare la regola cautelare omessa, non rileva, ai fini dell’esonero della responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dei presupposti di fatto previsti dalla norma medesima.
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