Non è rilevabile d’ufficio la nullità che consegue all’assunzione della prova testimoniale prima dell’integrazione del contraddittorio. Cassazione Civile, – Sezione III – sentenza del 10 ottobre 2007, n. 21258.

1. In tema di assicurazioni Rc auto e litisconsorzio necessario, non è rilevabile d’ufficio la nullità che consegue all’assunzione della prova testimoniale prima dell’integrazione del contraddittorio. Infatti, la nullità conseguente all'assunzione della prova testimoniale prima dell'integrazione del contraddittorio è posta nell'interesse del litisconsorte necessario pretermesso e deve perciò essere fatta valere da quest'ultimo nei modi indicati nel comma 2 dell'art. 157 c.p.c, essendone invece esclusa la rilevabilità d'ufficio.
2. In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che dalla circolazione comunque ricevano danni e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Il trasportato può perciò invocare i primi due commi della suddetta disposizione per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella, solidale, del proprietario. Quest'ultimo, a sua volta, potrà liberarsi dalla responsabilità solo provando che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. I trasportati che abbiano subito un danno potranno, a loro volta, proporre azione diretta di risarcimento contro la compagnia assicuratrice del veicolo che si è scontrato con la vettura sulla quale viaggiavano.

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