La rivincita di Molière: i danni morali da disastro ambientale non sono immaginari! Cassazione III Sezione Civile, 13 maggio 2009 n. 11059/09.
Il danno morale da patema d’animo e turbamento interiore per il proprio stato di salute, indotto dalla preoccupazione per le conseguenze dannose, anche lungolatenti, da esposizione agli effetti nocivi di un disastro ambientale, legittima al risarcimento ex art. 2059 cc i soggetti che sono in concreta relazione con i luoghi interessati dall’evento.
Il bene giuridico inciso dalle condotte punite dall’articolo 449 del Codice Penale (“Delitti colposi di danno”) ha natura astrattamente plurioffensiva.
La diretta inferenza del danno sui singoli si può agevolmente trarre in via induttiva. Secondo un criterio di regolarità causale (“id quod plerumque accidit”) è sufficiente la rilevante probabilità che il danno non patrimoniale sia eziologicamente riconnesso all’evento di danno.
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