Il controinteressato - CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE - sentenza 25 maggio 2009 n. 478.

La nozione di controinteressato in senso tecnico, ai sensi dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, esige la simultanea presenza di due elementi parimenti essenziali: 1) quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero della sua immediata individuabilità; 2) quello sostanziale, discendente dal riconoscimento di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che, coinvolti da un provvedimento amministrativo, abbiano acquisito una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione.
Prima della nomina dei vincitori di un concorso pubblico non sono configurabili controinteressati in senso tecnico con riguardo al ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura, attesa l'insussistenza della lesione di un interesse protetto e attuale, in capo agli altri concorrenti, derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso stesso.
Poichè la commissione di concorso è un collegio perfetto,  la sua composizione deve rimanere costante e inalterata durante tutta la procedura di correzione degli elaborati, in quanto ogni commissario deve essere in grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello degli altri.
E’ illegittimo l’operato di una commissione di concorso nel caso in cui risulti che uno dei suoi tre componenti (nella specie si trattava del presidente) non era presente all’atto della correzione degli elaborati, in violazione dell’art. 2, comma 7°, del D.P.C.M. 30 maggio 2001, n. 341 ed in contrasto con il principio fondamentale dell’ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici dei concorsi.

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