Matrimoni tra stranieri: le conseguenze di culture diverse si ripercuotono sul trattamento riservato dal marito alla moglie. Corte di Cassazione, sez. VI penale, sentenza 28 gennaio – 29 maggio 2009 n°22700.

Tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato sono tenuti ad osservare la legge dello Stato, ai sensi dell’art. 3 C.p., soprattutto con riferimento a materie – come quella dei rapporti familiari – di rilevanza costituzionale; la rilevanza di tale principio esclude che possa apportar visi qualsiasi deroga non espressamente prevista dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale; conseguentemente, le tradizioni etico-sociali di coloro che sono presenti nel territorio dello Stato, di natura essenzialmente consuetudinaria benché nel complesso di indiscusso valore culturale, potranno essere praticate solo al di fuori dell’operatività della norma penale.
Da ciò deriva che non potranno essere concesse le attenuanti generiche al coniuge che maltratti reiteratamente la moglie, sul fondamento che nella cultura del proprio paese d’origine la donna è considerata alla pari di un oggetto.

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