Consegna delle chiavi dell’immobile al dipendente e obbligo di custodia. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 20 marzo 2009 n°6888
Non è sufficiente la consegna delle chiavi ad un dipendente per porre in essere un obbligo di custodia a suo carico; conseguentemente, è esclusa la responsabilità dell’ente per il fatto del dipendente, qualora questi riceva appunto in consegna le chiavi di un immobile in cui dei terzi realizzino delle opere abusive, non gravando su esso alcun obbligo di custodia.
Attenzione!
Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.