“Qualificazione in senso aquiliano della responsabilità della pubblica amministrazione per attività provvedimentale illegittima”. Tar Puglia, Lecce, sez. III – sentenza 16 maggio 2009 n.1062.

“Il Tar Puglia non aderisce all’ orientamento giurisprudenziale che ricostruisce la responsabilità per attività provvedimentale della pubblica amministrazione come responsabilità da contatto sociale qualificato ovvero da contatto amministrativo – quantomeno nelle ipotesi in cui oggetto dell’ istanza risarcitoria sia l’ interesse all’ utilità finale e non la violazione dell’ obbligo di correttezza che grava sulla P.A. per effetto dell’ instaurarsi di un contatto qualificato – bensì opta per una qualificazione in senso aquiliano di tale responsabilità, con l’ applicazione dei relativi principi civilistici, alla luce dei temperamenti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria”.

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