La prima ordinanza sull’art. 612 bis c.p. atti persecutori cd. Stalking. Tribunale del riesame di Bari, ordinanza del 6 aprile 2009.
Al fine di colmare il vuoto di tutela della vittima di comportamenti ripetuti ed insistenti tali da non integrare ancora i più gravi reati contro la vita o l’incolumità personale, ma comunque idonei a fondare un giustificato timore per tali beni, si è inserita la nuova fattispecie di reato di cui all’art. 612 bis c.p.
Perché sussista la fattispecie delittuosa è necessario che gli atti e i comportamenti volti alla minaccia o alla molestia siano reiterati; intenzionali e finalizzati alla molestia; abbiano l’effetto di provocare disagi psichici, timore per la propria incolumità e quelle delle persone care, pregiudizio alle abitudini di vita.
La figura delittuosa si distingue dai maltrattamenti per la circostanza che le condotte del denunciato sono reiterate ed ingenerano un fondato timore da parte della vittima di un male più grave, pur senza arrivare ad integrare i reati di lesioni o maltrattamenti.
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