ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI: quando la P.A. prima tace e poi provvede. Consiglio di Stato, Sez. V - 25 febbraio 2009, n. 1115.
è ammissibile l’impugnazione del provvedimento esplicito di rigetto (dell’istanza di accesso) che non è meramente confermativo del precedente silenzio (non impugnato) serbato dalla P.A. sulla medesima istanza.
Ciò accade quando il suddetto provvedimento non richiama affatto il precedente silenzio-rigetto e, in particolare, è supportato da una motivazione, che è il risultato dell’istruttoria e della conseguente (nuova) attività valutativa compiuta dalla P.A.
In tal caso, dunque, il rigetto esplicito dell’istanza non può assumere mai le caratteristiche dell’atto meramente confermativo, che è tale quando la P.A. non compie alcuna nuova valutazione (a differenza di ciò che accade, invece, per l’atto di conferma propria).
Inoltre, è legittima l’istanza di accesso ai documenti relativi all’esecuzione di un contratto di servizio (stipulato con l’impresa affidataria di un servizio pubblico al termine di una gara), che è formulata dall’impresa non affidataria per dimostrare l’originaria inadeguatezza dell’offerta aggiudicataria in seno ad un giudizio amministrativo (in svolgimento).
Una tale istanza, infatti, è espressione della posizione differenziata richiesta dalla legge per la legittimazione all’esercizio del diritto di accesso (art. 22 della L. n. 241/1990).
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