Non si può applicare la confisca per equivalente a reati per i quali, al momento della loro commissione, detta misura non era prevista -Corte Costituzionale Ordinanza 2 aprile 2009, n. 97.
Non è possibile applicare la confisca per equivalente a fatti di reato per i quali, al momento della loro commissione, detta misura non era prevista, atteso che l'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, con il quale la disciplina della confisca “per equivalente” di cui all'art. 322-ter c. p. è stata estesa ai reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter e 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, non opera retroattivamente. Ne consegue che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale e art.1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione.
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