Beni pubblici e sdemanializzazione. Cass. Civ., Sez. II – sentenza 11 maggio 2009 n. 10817.

Nel demanio marittimo è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l’arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, e la sua natura demaniale – derivante dalla corrispondenza con uno dei beni qualora normativamente definiti negli artt. 822 cod. civ. e 28 cod. nav. – permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi opere e manufatti (oltretutto senza il permesso della competente Pubblica Amministrazione, come verificatosi nella specie). Del resto, per i beni appartenenti al demanio marittimo, non è possibile che sdemanializzazione sia realizzabile in forma tacita, risultando necessaria, ai sensi dell’art. 35 cod. nav., l’adozione di un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, avente carattere costitutivo.

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