Danneggiamento e lancio di palloncini su un’automobile. Corte di Cassazione, sez. II penale, 19 marzo 2009 n°12401.
Sussiste l’elemento intenzionale del reato di danneggiamento, nella forma di dolo eventuale, nel caso in cui i soggetti agenti, tramite lancio di palloncini pieni d’acqua, provochino la rottura del parabrezza di un’auto in transito nel raggio d’azione del lancio, configurandosi tale forma di dolo in relazione al reato di danneggiamento, in quanto l’agente si sia rappresentato come probabile, o almeno possibile, un evento diverso da quello voluto, ed abbia ugualmente agito accettando il rischio del verificarsi di tale evento.
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