Deminutio capitis della tutela del nascituro. Corte di Cassazione, sez.III civile – sentenza 11 maggio 2009 n.10741.
“La Corte di Cassazione – ritenendo che, limitatamente alla titolarità di alcuni interessi personali protetti, vada affermata la soggettività giuridica del nascituro - accorda il risarcimento del danno a favore dello concepito, condizionato, quanto alla titolarità, all’ evento della nascita ex art.1 co.2 c.c., ed azionabile dagli esercenti la potestà, per mancata osservanza del dovere di una corretta informazione - ai fini del consenso informato - in ordine al principio farmacologico teratogeno somministrato alla madre, e riconosce altresì tale tutela nel caso in cui vengano somministrati farmaci dannosi al nascituro (basando tali considerazioni sull’ assunto che il rapporto instaurato dalla madre con i sanitari produce effetti protettivi nei confronti del nascituro). I giudici di legittimità, inoltre, negano il medesimo risarcimento del danno a favore del concepito per mancata osservanza dei doveri di informativa del medico nei confronti della madre in ordine alle malformazioni del feto, ai fini dell’ interruzione di gravidanza, stante la non configurabilità del diritto a non nascere se non sano”.
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