Convalida e ratifica, rapporto di genere a specie - Consiglio di Stato, sez. VI - sentenza 7 maggio 2009 n. 2840.
La ratifica di un atto amministrativo viziato da incompetenza è una ipotesi di specie della categoria più ampia degli atti di convalida, caratterizzata dalla retroattività dei suoi effetti sananti e dalla particolarità del vizio, l’incompetenza in senso proprio, che affligge l’atto soggetto a sanatoria da parte dell’organo, appunto, competente.
La ratifica di un atto amministrativo viziato da incompetenza rientra nell’ambito della convalida, come caso "speciale" connesso al vizio di incompetenza, e si configura come ipotesi di potere di sanatoria ad applicazione generale; ciò deriva dall’espressa formulazione di una norma generale (l’art. 6 l. 18 marzo 1968, n. 249, secondo cui: "Alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale"), tutt’ora vigente e non incompatibile con l’art. 21 nonies, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, proseguendo, anche dopo l’introduzione di quest’ultima norma, ad atteggiarsi a previsione di essa specificativa.
La ratifica un atto amministrativo viziato da incompetenza è in via generale ammissibile, salva una norma specifica che espressamente la escluda; in particolare la ratifica deve ritenersi pienamente ammissibile nel caso di atto adottato dal Preside di una Facoltà universitaria nell’ambito delle competenze spettanti al Consiglio di Facoltà.
L’atto di nomina del membro di una commissione di concorso adottato dal Preside, quale organo di vertice e di alta amministrazione rientrante nell’ambito organizzativo legale di quelli tra i quali le complessive "attribuzioni" di governo e gestione del plesso universitario della Facoltà sono ripartite, pur essendo affetto da incompetenza relativa, non può considerarsi adottato in "difetto assoluto di attribuzione" ai sensi dell’art. 21 septies della stessa legge n. 241 del 1990, onde non si configura alcuna nullità travolgente gli atti successivi della procedura. Tale atto, pur inficiato da incompetenza, è comunque efficace, come tutti gli atti illegittimi (fino alla loro sospensione o caducazione in via di autotutela o giurisdizionale).
E’ legittima una delibera del Consiglio di Facoltà che ratifica un atto adottato dal Preside affetto da incompetenza relativa, nel caso in cui la delibera stessa: a) menzioni l’atto da convalidare; b) indichi il tipo di vizio che inficiava l’atto stesso; c) manifesti l’animus convalidandi (e cioè la consapevole volontà di assumere come valido e far proprio l’atto convalidato).
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