Anche la Cassazione riconosce la figura delittuosa dello stalking: Corte di Cassazione , Sez. VI penale - sentenza 17 aprile 2009, n.16658.

La fattispecie criminosa dei maltrattamenti infraconiugali può e deve ravvisarsi anche in situazioni di separazione e di sopravvenuta interruzione della convivenza, allorché la condotta del soggetto agente realizzi gli elementi strutturali tipici dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 572 c.p. attraverso ripetute e insistite manifestazioni di offensività e di aggressività attuate in danno del coniuge separato.
 
È legittima la misura dell'allontanamento definitivo dalla casa familiare (ex art. 282 bis c.p.p.) nei confronti di chi, pur avendo abbandonato formalmente la casa, continua a sottoporre a "stalking" la coniuge. La predetta misura cautelare infatti non si rende inconciliabile con uno stato di fatto integrato dal già avvenuto abbandono della casa da parte del coniuge indagato atteso che la "ratio" del provvedimento cautelare si esprime in uno spettro valutativo di più ampia portata, includente i rapporti e le relazioni interpersonali del soggetto passivo che trascende la mera quotidianità di vita e di abitudini nel ristretto ambito delle sole mura domestiche della casa familiare.

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