Società a capitale pubblico e tutela della concorrenza: competenze esclusive del Legislatore statale. Corte Costituzionale - sentenza 8 maggio 2009 n. 148.
La disciplina limitativa dei settori di attività delle società a partecipazione pubblica va ricondotta alla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, comma 2, lett. e, Cost.. Infatti, essendo diretta ad impedire che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero per la produzione di servizi di interesse generale, tale disciplina ha lo scopo di evitare commistioni pregiudizievoli della concorrenza.
L’art. 3, comma 27, della legge 24/12/2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) è conforme al riparto di competenze legislative delineato dall’art. 117 Cost..
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