L'atto amministrativo in contrasto con la norma comunitaria è nullo o annullabile? CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 19 maggio 2009 n. 3072.
La violazione di una norma del diritto comunitario implica un vizio di legittimità che comporta l’annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante, e non già la nullità, la quale è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna, attributiva del potere, incompatibile con il diritto comunitario, e quindi disapplicabile. Pertanto, nel caso in cui si lamenti la violazione di una norma del diritto comunitario, e salvo che si tratti di atti meramente confermativi, sussiste, sul piano processuale, l’onere di impugnare il provvedimento contrastante con il diritto comunitario dinanzi al giudice amministrativo entro il prescritto termine di decadenza, pena la sua inoppugnabilità; sussiste altresì l’obbligo per l’Amministrazione di applicare l’atto illegittimo salvo il ricorso ai poteri di autotutela.
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