Mansioni superiori nel rapporto di pubblico impiego “privatizzato” : applicabilità art .2103 e 2041 c.c- Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, sentenza n. 340 del 29 aprile 2009.

“L’art. 2103 c.c non è applicabile ex sé  al rapporto di lavoro pubblico privatizzato; infatti al lavoratore pubblico non è consentito pretendere né il riconoscimento delle mansioni superiori né il pagamento delle differenze retributive ,sia perché gli interessi pubblici coinvolti sono indisponibili in quanto il rapporto di lavoro pubblico è caratterizzato da rigidità ,sia perché l’attribuzione delle mansioni superiori e il relativo trattamento economico devono essere espressamente previsto nel provvedimento di inquadramento .
Non è infine ammesso nel caso in questione l’esperibilità dell’azione di indebito arricchimento in quanto lo svolgimento di mansioni superiori da parte di un pubblico dipendente durante lo svolgimento della ordinaria attività lavorativa non determina l’effetto del cd depauperamento, requisito essenziale per l’esercizio dell’azione in questione “
 

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