La colpa medica e l’evitabilità dell’evento lesivo “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 4 – 11 marzo 2009 n°10819.
Ai fini dell'accertamento della penale responsabilità del medico per colpa omissiva, non può prescindersi dall’invididuazione del nesso causale in base ad un giudizio contro fattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica universale, né tantomeno dall’individuazione di tutti gli elementi concernenti la causa dell’evento lesivo: solo così sarà possibile analizzare appieno la condotta omissiva colposa del medico, e verificare così se l’evento lesivo, ipotizzata come realizzata la condotta dovuta, sarebbe stato evitato "al di là di ogni ragionevole dubbio”.
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