Nelle materie di cui all’art. 23 bis della legge n. 1034/1971 il termine per la notificazione dei motivi aggiunti è dimezzato. Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 7 aprile 2009 n. 2149.

Nelle materie individuate dal comma 1 dell’art. 23 bis della legge TAR, la regola generale è quella del dimezzamento dei termini processuali, regola generale attuativa della funzione acceleratoria del processo che non può che riguardare anche il termine per la proposizione dei motivi aggiunti, sia che abbiano ad oggetto nuovi provvedimenti, sia che riguardino atti già impugnati.

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