Applicabilità allo stalker (coniuge separato) della misura cautelare dell’allontanamento definitivo. Corte di Cassazione, Sez. VI Penale – sentenza 17 aprile 2009, n. 16658.
È applicabile la misura cautelare dell’allontanamento definitivo nei confronti del coniuge separato, per il quale sia stato già disposto, in sede di separazione civile, l’obbligo di allontanamento dalla casa coniugale, qualora l’ex marito ponga in essere reiterati comportamenti persecutori (qualificanti una unitaria ed abituale condotta di stalking) in danno della ex moglie, che giustifichino, quindi, l’ordine del giudice, consistente nel divieto assoluto di avvicinamento - da parte dell’ex consorte - ai luoghi di abituale frequentazione della donna e di domicilio della sua famiglia di origine e dei suoi prossimi congiunti.
Attenzione!
Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.