Sui requisiti della idoneità e della univocità degli atti di cui all’art. 56 c.p. - Corte di Cassazione, Sez. II penale - sentenza 10 marzo 2009, n. 10547.

Ai fini della ravvisabilità del tentativo, i requisiti della idoneità e della univocità degli atti devono potersi rilevare obiettivamente dalla condotta degli agenti e dalle modalità degli atti da loro posti in essere, senza che, a tal fine, possa farsi riferimento alle intenzioni, dagli stessi eventualmente formulate. Ne consegue che al giudice non è consentito di conferire idoneità e univocità di direzione ad atti che, di per se stessi, non sono ne' idonei ne' univoci, attraverso il riferimento ai propositi interni degli agenti, dei quali non si abbia conoscenza attraverso dati obiettivamente rilevabili, ma che siano conosciuti soltanto attraverso le ammissioni degli imputati. Diversamente operando, si finirebbe inevitabilmente per conferire rilievo penale ad atti di volizione interna che possono essere valutati soltanto ai fini dell'esistenza dell'elemento psicologico, ma non anche ai fini della ravvisabilità dell'elemento materiale del reato.

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