Sull'elezione di domicilio. Cassazione 20845/2007.

Ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 – non abrogato neanche per implicito dalla L. 24 febbraio 1997, n. 27, artt. 1 e 6 ed applicabile anche al rito del lavoro – il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio – all’atto di costituirsi in giudizio – nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi in mancanza di ciò che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, con la conseguenza che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve l’impugnazione nonché per la notifica dell’atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l’indicazione della residenza o anche la elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti

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