Quando il guinzaglio diventa “pericoloso”. Corte di Cassazione, sez. III civile – sentenza del 20 aprile 2009, n.9350.

In tema di danno cagionato da animali, per sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2052 c.c. , il proprietario o l’utente dell’animale sarà tenuto a fornire la prova del caso fortuito solo dopo che sia stato dimostrato in modo univoco la sussistenza di un nesso di causalità tra comportamento dell’animale e il danno causato
La notifica eseguita al di fuori delle previsioni normative mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano, comunque, un qualche riferimento con il destinatario medesimo, è da considerarsi vera e propria “notificazione”, in quanto raggiunga lo scopo suo proprio, e cioè quello di portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell'atto notificato. La notificazione viziata sarà pertanto da considerarsi sanata ex tunc qualora la parte si costituisca (anche dopo la scadenza del termine per appellare) ovvero sanabile attraverso una nuova rituale notificazione nel termine assegnato dal giudice.

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