Risarcimento del danno, interesse negativo e sentenza passata in giudicato - T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I - sentenza 30 marzo 2009 n. 712.
In tema di risarcimento del danno in qualche modo collegato ad un contratto, occorre distinguere fra l’interesse positivo e l’interesse negativo. Il primo va risarcito in caso di inadempimento contrattuale vero e proprio, e consiste, in sintesi, nell’utile netto che dal contratto inadempiuto si sarebbe ricavato. Il secondo va risarcito nel caso di responsabilità precontrattuale e corrisponde al pregiudizio che un soggetto subisce o per avere inutilmente confidato nella conclusione o nella validità di un contratto ovvero per avere stipulato un contratto che senza l’altrui illecita ingerenza non avrebbe stipulato, o avrebbe stipulato a condizioni diverse.
In tema di risarcimento del danno, l’interesse negativo non consente di far proprio l’utile che dal contratto si sarebbe ricavato, ma si limita alle spese inutilmente erogate per affrontare la trattativa e alla perdita di favorevoli occasioni contrattuali, rispetto alla quale il danneggiato deve dimostrare che l’inutile trattativa o l’inutile stipulazione gli hanno precluso di stipulare altro vantaggioso contratto oppure lo hanno indotto a far ciò con ritardo rispetto al momento in cui le condizioni di mercato erano più favorevoli.
Una sentenza passata in giudicato che ha respinto la domanda di risarcimento del danno concernente l’interesse positivo, non preclude l’accoglimento di una azione di risarcimento del danno nella parte in cui con essa si chiede il risarcimento del c.d. interesse negativo.
Sussiste il requisito della colpa della P.A., necessario per il risarcimento dei danni, nel caso in cui l’aggiudicazione di una gara di appalto sia stata annullata per via del fatto che alle deliberazioni della commissione giudicatrice vennero fatti partecipare due estranei, denominati "consulenti", che non avevano titolo alcuno per farlo; in tal caso, in mancanza di specifiche giustificazioni sul punto, nemmeno è possibile che si tratti di errore scusabile per qualche motivo contingente.
In materia di risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi, si applica il principio generale secondo cui gli elementi relativi alla dimostrazione dei danni che rientrano nella disponibilità del ricorrente, vanno provati specificamente dal danneggiato, senza potersi ricorrere al principio dispositivo attenuato con metodo acquisitivo.
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