Il controllore che richiede danaro ai trasgressori senza rilasciare il relativo verbale commette il reato di concussione. Cassazione Penale, Sezione VI, – sentenza del 8 ottobre 2007, n. 37077.
L'intento del controllore di trattenere indebitamente per sé la somma di denaro richiesta ai passeggeri accompagnato dall'abuso della sua qualità soggettiva e dei poteri anche certificativi e autoritativi ad essa inerenti e dal compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre i trasgressori a dargli tale indebita utilità economica a titolo di sanzione per l'omessa obliterazione del bilglietto di viaggio integra gli estremi del reato di concussione.
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