Licenza per l’esercizio dell’attività di investigatore privato: criteri più severi per l’aspirante detective. Consiglio di Stato, Sezione VI, decisione 1 aprile 2009 n. 2057.
In ragione della pericolosità dell’attività di investigazione privata e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, l’autorità di pubblica sicurezza, nella valutazione dei requisiti di idoneità al rilascio della licenza, dispone di un ampio potere di apprezzamento che può essere censurato solo per vizi di irrazionalità ed incoerenza.
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